Il 2 ottobre scorso l'INPS, con la circolare n. 116, ha individuato le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del Congedo Covid 19 a favore dei lavoratori dipendenti per quarantena scolastica dei figli.
Il Congedo in questione è stato introdotto dall'art. 5 del D.L. n. 11/2020 relativo alle "Disposizioni urgenti per far frontea indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'annoscolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Nel caso in cui il figlio convivente minore di 14 anni sia posto in quarantena su disposizione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, il genitore lavoratore dipendente può esercitare il diritto al Congedo Covid, astenendosi dal lavoro per tutta o parte la durata della quarantena.
Il congedo può essere fruito quando i genitori non possono svolgere la prestazione di lavoro nella forma del lavoro agile (smart working) e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa.
Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni.
Alle stesse condizioni del congedo per la quarantena scolastica dei figli naturali, potrà fruire del congedo anche il lavoratore dipendente genitore affidatario o collocatario di minore
Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti della circolare.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata come previsto dall'art. 23 del D.lgs. 151/2001. Nello specifico sono indennizzabili solamente i giorni lavorativi ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto ricompresi nel periodo di quarantena disposta dalla Asl. I giorni di congedo sono coperti da contribuzione figurativa, ma non sono utili ai fini della maturazione delle mensilità aggiuntive degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente previsti.
Il congedo può essere fruito per i periodi di quarantena scolastica del figlio disposta dalla Asl nell'arco temporale compreso tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
La durata massima coincide con il periodo della quarantena, anche prorogata e, nel caso di periodi sovrapposti relativi a più figli, per ogni giorno di sovrapposizione sarà corrisposta una sola indennità
Malattia
In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
Maternità/Paternità
In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica, nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
Ferie
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la fruizione di ferie negli stessi giorni da parte dell'altro genitore convivente con il minore.
Aspettativa non retribuita
In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire, negli stessi giorni del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
Soggetti "fragili"
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile con il caso in cui l'altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità, indipendentemente dal fatto che questo stia svolgendo o meno l'attività lavorativa o sia in lavoro agile.
Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992
È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l'altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei 3 giorni di permesso mensile di cui all'art. 33, commi 3 e 6 della L. n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, dello stesso decreto legislativo.
Inabilità e pensione di invalidità
La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all'altro genitore, convivente con il medesimo figlio, sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare il riconoscimento di un handicap grave, di un'invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
Congedo parentale
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la fruizione, negli stessi giorni per lo stesso figlio, del congedo parentale da parte dell'altro genitore convivente con il minore.
Riposi giornalieri della madre o del padre
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la fruizione, negli stessi giorni, per lo stesso figlio, dei riposi giornalieri ( riposi per allattamento) da parte dell'altro genitore convivente con il minore.
Cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l'altrogenitore convivente con il minore sia disoccupato, o comunque non svolga alcuna attività lavorativa o sia fruitore di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL). Invece, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, l'altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
Lavoro agile
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa nella forma del lavoro agile da parte del richiedente o dell'altro genitore convivente con il minore, negli stessi giorni di fruizione del congedo.
Part-time e lavoro intermittente
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore convivente con il minore.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it.; tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164; tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
In allegato la circolare INPS in oggetto ed il relativo volantino elaborato a cura del Coordinamento Nazionale donne Fit .